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Come è noto, il sistema introdotto con i Super Bonus 110% è stato pensato per incentivare l’efficientamento del patrimonio edilizio esistente in aggiunta agli altri bonus già attivi per il rifacimento del tetto: ristrutturazione, ecobonus e sismabonus ordinari, facciate.
Pur tra mille difficoltà ha creato un movimento vorticoso nel settore dell’edilizia e ha necessitato di continui “aggiustamenti” per rendere applicabile la norma. Nonostante ciò continua ad avere molti sostenitori tra i contribuenti che, attraverso le migliorie da attuarsi per aumentare le performance energetiche, gli adeguamenti antisismici, la possibilità di installare pannelli fotovoltaici e sistemi di ricarica elettrica per gli autoveicoli, vedono concretizzarsi la possibilità di trasformare significativamente la propria casa a costi (quasi) azzerati.
Tra le novità più rilevanti troviamo nuove indicazioni sulle tempistiche, che sentiamo particolarmente stringenti specie in questo periodo.
Con la conversione in Legge 101 del 01.07.2021 del DL 59/2021, sono state riviste alcune scadenze; ad oggi il loro panorama è il seguente:
Cerchiamo di comprendere, prima di addentrarci nei chiarimenti applicativi, cosa si intenda per tetto disperdente e tetto non disperdente.
La superficie disperdente è, innanzitutto, quella superficie che separa un ambiente “caldo” – riscaldato - dal suolo, dall’ambiente esterno o da un altro ambiente non riscaldato.
I sottotetti non riscaldati comunicano direttamente con l’esterno: pertanto l’ultimo solaio orizzontale, che “contiene” il volume “caldo” della casa, disperde calore verso essi (immagine a sinistra).
Nel caso delle mansarde abitate, invece, la parte disperdente è direttamente rappresentata dalle falde inclinate che confinano con l’ambiente esterno. In generale è chiaro che il tetto, se adeguatamente isolato, non disperde (immagine a destra).
Se nel 2020, nella prima formulazione della normativa, il solaio di copertura non poteva godere delle detrazioni fiscali, la Legge di Bilancio del 2021 ha apportato un cambiamento significativo, prevedendo l’estensione degli interventi di isolamento anche al tetto non disperdente. In particolare l’art. 1, comma 66, lettera a) aggiungeva al c1, lettera a) dell’art. 119 del DL 34/2020 “Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolata senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.”
Rammentiamo poi che la norma prevedeva che “l’intervento di isolamento termico delle superfici opache, verticali, orizzontali e inclinate debba interessare l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.”
Ma quindi come ci comportiamo con il tetto?
ENEA si è recentemente espressa definendo i POND: ovvero Pareti Orizzontali o inclinate (il tetto) NON DISPERDENTI, precisando che esse NON devono rientrare nel conteggio delle superfici opache da isolare nella misura del 25% della superficie lorda disperdente, ai fini dell’accesso ai Bonus al 110%. Ovvero: si isola almeno il 25% delle altre superfici disperdenti prima di coibentare il tetto non disperdente, così che la copertura possa rientrare nella detrazione anche se separa un'ambiente non riscaldato dall'esterno.
ENEA, nel suo confronto con il Ministero della Transizione Ecologica, ha poi espresso due nuovi chiarimenti, che si possono così riassumere:
è possibile inserire negli Stati di Avanzamento Lavori anche le spese relative ai lavori trainanti eseguite sulle parti private anche se solo parzialmente conclusi;
le spese relative alla coibentazione del tetto NON DISPERDENTE (ad esempio le falde di un sottotetto non riscaldato) sono ammissibili quando NON si esegua contemporaneamente l’isolamento del solaio sottostante (disperdente).
In sintesi, cosa è possibile realizzare qualora ci si trovi nel caso di un sottotetto freddo? I due scenari possibili sono:
isolare il tetto non disperdente (sottotetto freddo) utilizzando l’agevolazione del 110% senza considerare tali superfici nel calcolo del 25% per l’accesso ai Superbonus SENZA isolare l’ultimo solaio piano sottostante, nel rispetto dei valori di trasmittanza di legge a seconda della zona climatica
isolare sia il solaio piano disperdente (accedendo alle detrazioni al 110%) sia il tetto non disperdente (senza accedere ai Superbonus; si attendono nuovi chiarimenti per capire se queste ultime spese possono godere dei benefici al 50%).
Segnaliamo che, qualora si desideri accedere al Super Sisma Bonus al 110%, la L. 108 del 29.07.2021 di conversione del DL 77/2021 ha introdotto una deroga in merito al cordolo sismico, che non concorre al conteggio dell’altezza in deroga alle distanze minime riportate all’art. 873 del CC, per gli interventi di cui all’art. 16 bis del Testo Unico delle Imposte sui redditi.
Altre indicazioni, che rappresentano nuove opportunità importanti, riguardano poi:
nel solo caso di ristrutturazione delle unità residenziali unifamiliari, in cui si eseguano sia opere strutturali con ridistribuzione degli ambienti interni, sia opere di efficientamento energetico, è possibile sostituire gli infissi beneficiando dei Super Bonus al 110% come interventi trainati anche con superficie differente a patto che la somma totale delle nuove superfici finestrate non sia superiore a quelle originarie;
la possibilità di portare in detrazione anche gli impianti di Ventilazione Meccanica Controllata, prima non contemplati, se realizzati congiuntamente alle opere di coibentazione e giustificati da una Relazione tecnica asseverata (nella stessa sede di asseverazione degli altri requisiti tecnici dei Superbonus) da un tecnico che ne dichiari la necessità in quanto unica soluzione contro la formazione di muffe e condense interstiziali.
Si rammenta, inoltre, che è stata introdotto l’iter della CILA SUPERBONUS, una CILA semplificata che riguarda i soli interventi Superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2019 anche in caso di opere strutturali e sui prospetti ma in assenza di demolizioni e ricostruzioni; per approfondire questo argomento è sempre bene confrontarsi con il proprio tecnico di fiducia, perché sovente, quando interveniamo nelle nostre abitazioni, realizziamo anche altri interventi, di manutenzione o di efficientamento che rientrano in altri Bonus: nel caso di interventi “misti”, infatti , si dovrà procedere con le pratiche edilizie ordinarie.
Se sei in possesso dell'APE rilasciato dal tuo termotecnico, richiedi una consulenza dai nostri professionisti BMI Expert che ti aiuteranno a scegliere la soluzione migliore per il tuo tetto con il Superbonus.