I superbonus del 2022 gli interventi sul tetto

La Legge di Bilancio 2022 ha sostanzialmente confermato l’impianto dei SuperBonus, seppur con qualche novità legata ad una stretta da parte del Governo per contrastare le frodi. Migliorare le performance energetiche e sismiche beneficiando di detrazioni fiscali al 110% continua ad essere una grande opportunità. Vediamo il quadro normativo aggiornato.
Sistema tetto First CAM  2022
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Gli interventi agevolabili ed i soggetti interessati


La legge di Bilancio 2022 non ha apportato grandi novità relativamente agli interventi che possono essere effettuati e che si distinguono in due categorie.

Interventi principali cosiddetti TRAINANTI (di cui almeno uno obbligatorio)

  1. interventi di isolamento termico degli involucri

  2. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

  3. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità

  4. immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti

  5. interventi antisismici

Interventi aggiuntivi o TRAINATI

  1. interventi di efficientamento energetico

  2. installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo

  3. infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

  4. interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e del Tuir).

La detrazione riconosciuta va ripartita tra gli aventi diritto per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo per le spese sostenuta a partire dal 1 gennaio 2022, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

E’ ancora possibile optare per:

  • lo sconto in fattura (contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dal fornitore dei beni o servizi);

  • la cessione del credito; formula che è nuovamente garantita (dopo un primo stop, fortemente ostacolato) nella versione multipla (massimo tre cessioni e solo a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo), quindi con limiti e nuove sanzioni più dure per chi truffa lo Stato.  

Anche i massimali di spesa potrebbero essere rivisti in un Decreto a firma del Ministro Cingolani in funzione dell’aumento dei costi delle materie prime e dell’inflazione; si stima che questi potrebbero aumentare almeno  del 20% escludendo tuttavia IVA, oneri professionali e costi di posa in opera. Si valuterà nei prossimi giorni l’effettiva decisione.

Rimangono invariate le altre condizioni, quali:

  • il rispetto dei CAM per i materiali isolanti impiegati

  • il salto delle due classi energetiche

  • la necessità del visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta 

  • le modalità di asseverazione del rispetto dei requisiti e la congruità delle spese (procedure le cui spese sono agevolabili) ad opere di un tecnico incaricato, richiamandosi ai Prezzari Regionali o DEI

  • la redazione e trasmissione della CILA-S inerente i lavori di efficientamento energetico o miglioramento sismico, che attesta gli estremi del titolo abilitativo strettamente correlato agli interventi e li legittima 

  • la presenza del cartello di cantiere informativo con le specifiche indicate dalla norma.

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021 n. 310, S.O. n. 49, e in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede poi all’art. 119 comma 1 bis la corretta definizione di unità funzionalmente indipendente con accesso autonomo dall’esterno ed introduce una nuova detrazione del 75% per le spese sostenute nel 2022 per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Sussiste tuttavia una certa confusione in merito ai soggetti che possono godere delle detrazioni al 110%, che ricordiamo essere:

  • le persone fisiche nel caso di unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti (condizioni da possedere contemporaneamente). Nel corso degli ultimi due anni queste condizioni sono state modificate e definite dall'Agenzia delle Entrate ed a queste ci si deve richiamare;

  • i condomìni ed edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate;

  • le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;

  • istituti autonomi case popolari (IACP);

  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;

  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Si esclude l’accesso ai benefici per quegli edifici o unità immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali:

  • A/1 - Abitazioni di tipo signorile;

  • A/8 - Abitazioni in ville;

  • A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

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Le nuove scadenze previste secondo la legge di Bilancio 2022

La scadenza prevista all'art. 119, commi 1 (Super ecobonus 110%) e 4 (Super sismabonus 110%) resta sempre il 30 giugno 2022 come da indicazioni dell’articolo 1, comma 66, lettera a1) della precedente legge di bilancio 2021 (la scadenza previgente era il 31 dicembre 2021).

Tuttavia la Legge di Bilancio ha previsto alcune eccezioni temporali per quasi tutti i soggetti beneficiari:

  • per i condomini ed edifici plurifamiliari con unico proprietario (2-4 u.i.), organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, è prevista una proroga al 2025 con aliquota decrescente:

    • 110% fino al 31 dicembre 2023;

    • 70% per il 2024;

    • 65% per il 2025;

  • per le persone fisiche, è prevista una proroga al 31 dicembre 2022 ma a patto che al 30 giugno 2022 sia completato il 30% dell'intervento;

  • per IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa, resta la proroga al 31 dicembre 2023 ma a patto che al 30 giugno 2023 sia completato il 60% dell'intervento.

Inoltre nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il superbonus sismico potrà essere utilizzato per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Gli interventi realizzati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio (IACP inclusi) seguono i limiti temporali degli interventi trainanti; le persone fisiche che realizzano interventi trainati sulle loro abitazioni potranno arrivare a portare in detrazione le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023:

  • senza vincoli se gli interventi trainanti sono realizzati dai soggetti di cui alla lettera a) - condomìni e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d'impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

  • con il vincolo del 60% al 30 giugno 2023 se i trainanti sono realizzati dai soggetti di cui alla lettera c) - dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti.

Come intervenire in copertura con i Superbonus al 110%

Il tetto è una parte rilevante dell’involucro edilizio ed è proprio su questo che lo Stato invita ad intervenire, con sostegni ed incentivi significativi.
Vediamo dunque specificatamente cosa è possibile realizzare in copertura, ricordando 3 aspetti fondamentali:

  1. Tra gli interventi trainanti rientrano le opere di isolamento termico delle superfici opache orizzontali, verticali ed inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari, sempre che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Questo significa che è possibile:

  • intervenire sulle coperture piane a chiusura di ambienti riscaldati, ridefinendone la stratigrafia isolata e migliorando significativamente le condizioni di comfort dei locali abitati sottostanti;

  • ridefinire la coibentazione delle falde inclinate delle nostre mansarde abitate, evitando dispersioni energetiche e costi folli in bolletta per mantenere il caldo prodotto in inverno ma anche limitando gli eccessi di calore interno in estate.

Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Naturalmente i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017, come già valeva per gli anni passati. 
Inoltre al fine di ottimizzare l’intervento è indispensabile incaricare un professionista abilitato che definisca la stratigrafia più congrua, selezionando e dimensionando i materiali nel rispetto dei luoghi e delle specifiche caratteristiche climatiche, verificando termicamente la soluzione definita.

2. La legge prevede anche indicazioni specifiche in merito agli edifici collabenti – costruzioni in stato di rudere e prive di attestato di prestazione energetica perché sprovviste di coperturadi uno o più muri perimetrali, o di entrambi. Per esse valgono le condizioni di cui ai Superbonus al 110% qualora si intervenga con un intervento di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente purché al termine degli interventi si raggiunga la classe energetica in fascia A. In questi casi è dunque possibile realizzare una nuova copertura, nelle sue differenti stratigrafie, purchè determini un’elevata prestazionalità energetica.

3. Continua ad essere considerato un intervento trainato l’inserimento di sistemi solari e fotovoltaici che molto frequentemente trovano sede sul tetto.

L'importanza del tetto nell'involucro edilizio suggerisce dunque di affidarsi ad un tecnico competente che ci aiuti a fare le valutazioni complessive sull’intero immobile e sulla sua rispondenza energetica. Poiché la revisione della copertura è un’azione da compiere periodicamente al fine di garantire la funzionalità ottimale dell’edificio, l’opportunità offerta dai Superbonus al 110% è certamente un’occasione da non perdere.  A tale scopo
BMI mette a disposizione BMI Expert, il servizio di consulenza tecnica gratuita a supporto dei progettisti e presente in tutto il territorio nazionale nell'affiancare i professionisti nel suggerire soluzioni normativamente corrette e dettate dalle corrette prassi esecutive nel rispetto delle scelte progettuali e delle verifiche di cui alla L. 10/1991.

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